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Assicurazione alunni

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell’estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l’unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all’ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall’USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048 http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2013/04/CULPA-IN-EDUCANDO-E-CULPA-IN-VIGILANDO.pdf ).

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Per maggior chiarezza, si allega il contratto assicurazioni normativo per infortuni scolastici e responsabilità civile terzi.

Allegati

OFFERTA_TECNICA_Unipol_Pluriass_Scuole_famiglie.pdf